Art. 3.
 
   1.   I   settori  opere  e  lavori  pubblici  dell'amministrazione
regionale decentrata verificano la completezza e la rispondenza della
documentazione   pervenuta  a  corredo  della  richiesta  di  cui  ai
precedenti articoli e la inoltrano entro trenta giorni dalla data  di
ricezione  della documentazione suindicata all'assessore regionale ai
lavori  pubblici  per   il   preventivo   esame   della   commissione
idrogeologica regionale.
   2.  La  commissione  idrogeologica  regionale  esprime  il proprio
parere entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste e  della
documentazione di cui al precedente comma.
   3.   La  giunta  regionale,  visto  il  parere  della  commissione
idrogeologica medesima, puo' accordare la deroga temporale richiesta,
nei  successivi  novanta  giorni, fissandone un termine perentorio di
scadenza, comunque non superiore a ventiquattro mesi.
   4.  Gli  enti  beneficiari  della  deroga  temporale,  con propria
relazione da inviare trimestralmente, informano l'assessore regionale
ai   lavori   pubblici   delle   iniziative   attuate  e  documentano
l'avanzamento dei lavori.
   5.  L'omissione  nei  tempi  previsti  della  presentazione  della
relazione di cui al precedente quarto comma, comporta automaticamente
la revoca della deroga accordata.