Art. 3. 1. I settori opere e lavori pubblici dell'amministrazione regionale decentrata verificano la completezza e la rispondenza della documentazione pervenuta a corredo della richiesta di cui ai precedenti articoli e la inoltrano entro trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione suindicata all'assessore regionale ai lavori pubblici per il preventivo esame della commissione idrogeologica regionale. 2. La commissione idrogeologica regionale esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste e della documentazione di cui al precedente comma. 3. La giunta regionale, visto il parere della commissione idrogeologica medesima, puo' accordare la deroga temporale richiesta, nei successivi novanta giorni, fissandone un termine perentorio di scadenza, comunque non superiore a ventiquattro mesi. 4. Gli enti beneficiari della deroga temporale, con propria relazione da inviare trimestralmente, informano l'assessore regionale ai lavori pubblici delle iniziative attuate e documentano l'avanzamento dei lavori. 5. L'omissione nei tempi previsti della presentazione della relazione di cui al precedente quarto comma, comporta automaticamente la revoca della deroga accordata.