Art. 4.
 
   1. Contestualmente alla richiesta ed alla documentazione di cui ai
precedenti articoli, i comuni, singoli od associati, e  le  comunita'
montane  possono  trasmettere  all'assessorato  regionale  ai  lavori
pubblici progetti esecutivi relativi al completamento del sistema  di
impianti   pubblici   di  fognatura  e  di  depurazione  proponendone
l'inclusione nei programmi regionali di finanziamento.