Art. 4. 1. Contestualmente alla richiesta ed alla documentazione di cui ai precedenti articoli, i comuni, singoli od associati, e le comunita' montane possono trasmettere all'assessorato regionale ai lavori pubblici progetti esecutivi relativi al completamento del sistema di impianti pubblici di fognatura e di depurazione proponendone l'inclusione nei programmi regionali di finanziamento.