Art. 5. 1. Previo coordinamento e verifica di coerenza della documentazione pervenuta ai sensi dei precedenti articoli, la Regione esamina la possibilita', ad eventuale integrazione delle risorse finanziarie del comune, di inserire nei programmi di risanamento da finanziare con risorse regionali, nazionali e della Comunita' economica europea, i progetti presentati dagli enti locali. 2. Dalla data di somministrazione del contributo, i comuni interessati dovranno far pervenire annualmente all'assessorato regionale ai lavori pubblici apposita relazione sullo stato di avanzamento dell'intervento. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 12 dicembre 1987 LANDI Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.