Art. 5.
 
   1.   Previo   coordinamento   e   verifica   di   coerenza   della
documentazione pervenuta ai sensi dei precedenti articoli, la Regione
esamina  la  possibilita',  ad  eventuale  integrazione delle risorse
finanziarie del comune, di inserire nei programmi di  risanamento  da
finanziare   con  risorse  regionali,  nazionali  e  della  Comunita'
economica europea, i progetti presentati dagli enti locali.
   2.  Dalla  data  di  somministrazione  del  contributo,  i  comuni
interessati  dovranno  far  pervenire   annualmente   all'assessorato
regionale  ai  lavori  pubblici  apposita  relazione  sullo  stato di
avanzamento dell'intervento.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 12 dicembre 1987
 
                                LANDI
 
  Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso
del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge  10  febbraio
1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.