Art. 10. Servizi di registratura ed archivio Presso ciascuno degli uffici tecnici strumentali o degli affari generali e' istituito un servizio che cura la registratura ed archiviazione degli atti dei settori dell'Assessorato. Nessun altro servizio di registratura ed archivio potra' aversi se non nei casi di istituzione di nuove ripartizioni organiche che corrispondano a quelle previste dalla vigente normativa regionale. La documentazione prodotta da ciascuno dei settori costituisce, in senso archivistico, una serie dell'archivio dell'ente Regione. La documentazione relativa al personale in servizio presso l'ente Regione, ancorche' prodotta da piu' settori dell'assessorato al personale costituisce una serie archivistica. Nei servizi di registratura ed archivio si attuano le operazioni di classificazione, registratura ed archiviazione di tutti gli atti prodotti, pervenuti e spediti.