Art. 10.
                 Servizi di registratura ed archivio
 
   Presso  ciascuno  degli  uffici tecnici strumentali o degli affari
generali e'  istituito  un  servizio  che  cura  la  registratura  ed
archiviazione degli atti dei settori dell'Assessorato.
   Nessun altro servizio di registratura ed archivio potra' aversi se
non nei casi di  istituzione  di  nuove  ripartizioni  organiche  che
corrispondano a quelle previste dalla vigente normativa regionale.
   La documentazione prodotta da ciascuno dei settori costituisce, in
senso archivistico, una serie dell'archivio dell'ente Regione.
   La  documentazione relativa al personale in servizio presso l'ente
Regione, ancorche'  prodotta  da  piu'  settori  dell'assessorato  al
personale costituisce una serie archivistica.
   Nei  servizi  di registratura ed archivio si attuano le operazioni
di classificazione, registratura ed archiviazione di tutti  gli  atti
prodotti, pervenuti e spediti.