Art. 15. Fonogrammi I fonogrammi, sia in arrivo che in partenza, devono essere redatti in duplice copia, delle quali una viene trattenuta agli atti del servizio stesso. I fonogrammi, sia in arrivo che in partenza, devono recare, in calce, le seguenti indicazioni: 1) data e numero di registratura nel registro del protocollo; 2) data di ricezione o trasmissione; 3) nominativo degli addetti alla ricezione o alla trasmissione; 4) ora di arrivo o di trasmissione.