Art. 15.
                              Fonogrammi
 
   I fonogrammi, sia in arrivo che in partenza, devono essere redatti
in duplice copia, delle quali una  viene  trattenuta  agli  atti  del
servizio stesso.
   I  fonogrammi,  sia  in  arrivo che in partenza, devono recare, in
calce, le seguenti indicazioni:
    1) data e numero di registratura nel registro del protocollo;
    2) data di ricezione o trasmissione;
    3) nominativo degli addetti alla ricezione o alla trasmissione;
    4) ora di arrivo o di trasmissione.