Art. 16. Quadro di classificazione Gli atti che pervengono a ciascuno degli uffici di registratura ed archivio, o che da essi ne partano devono essere classificati secondo quadro di classificazione sistematica di competenze e registrati nel registro del protocollo. Il quadro di classificazione di cui al precedente comma puo' essere suscettibile di ulteriore sviluppo nelle sue ripartizioni classificatorie in relazione alle modificazioni che le leggi regionali potranno apportare alle competenze ed alle attribuzioni dei settori e degli uffici della giunta regionale.