Art. 16.
                      Quadro di classificazione
 
   Gli atti che pervengono a ciascuno degli uffici di registratura ed
archivio, o che da essi ne partano devono essere classificati secondo
quadro  di classificazione sistematica di competenze e registrati nel
registro del protocollo.
   Il  quadro  di  classificazione  di  cui  al precedente comma puo'
essere suscettibile di  ulteriore  sviluppo  nelle  sue  ripartizioni
classificatorie   in   relazione  alle  modificazioni  che  le  leggi
regionali potranno apportare alle competenze ed alle attribuzioni dei
settori e degli uffici della giunta regionale.