Art. 17.
                     Trasferimento di competenze
 
   In  caso di trasferimento di competenze da un settore ad altro, la
parte  del  quadro  di  classificazione  ad   esse   relativa   sara'
trasferita,  senza  modificazioni,  nell'ambito  classificatorio  del
nuovo settore.
   Muteranno,  adeguandosi  alle  esigenze  di  indicazione del nuovo
settore,  solo  gli  indici   indicativi   del   settore   stesso   e
dell'ufficio.