Art. 17. Trasferimento di competenze In caso di trasferimento di competenze da un settore ad altro, la parte del quadro di classificazione ad esse relativa sara' trasferita, senza modificazioni, nell'ambito classificatorio del nuovo settore. Muteranno, adeguandosi alle esigenze di indicazione del nuovo settore, solo gli indici indicativi del settore stesso e dell'ufficio.