Art. 19. Repertorio dei fascicoli Ogni ufficio di registratura ed archivio deve provvedere alla elencazione dei fascicoli in appositi registri di repertorio, uno per ciascun settore. Ogni repertorio dei fascicoli, essendo dichiarativo della consistenza archivistica di ciascun settore, assume anche la natura giuridica di inventario qualitativo e quantitativo dell'archivio stesso. Nei repertori i fascicoli saranno elencati suddivisi a seconda della classe di ciascuna competenza codificata dal titolario. Accanto ad ogni fascicolo registrato nel repertorio dovra' essere annotato: eventuale passaggio di un fascicolo dall'archivio corrente all'archivio di deposito e viceversa; indicazione della data e deliberazione che ha approvato lo scarto degli atti eventualmente operato.