Art. 19.
                       Repertorio dei fascicoli
 
   Ogni  ufficio  di  registratura  ed  archivio deve provvedere alla
elencazione dei fascicoli in appositi registri di repertorio, uno per
ciascun settore.
   Ogni   repertorio   dei   fascicoli,  essendo  dichiarativo  della
consistenza archivistica di ciascun settore, assume anche  la  natura
giuridica  di  inventario  qualitativo  e  quantitativo dell'archivio
stesso.
   Nei  repertori  i  fascicoli  saranno elencati suddivisi a seconda
della classe di ciascuna competenza codificata dal titolario.
   Accanto  ad ogni fascicolo registrato nel repertorio dovra' essere
annotato:
    eventuale   passaggio  di  un  fascicolo  dall'archivio  corrente
all'archivio di deposito e viceversa;
    indicazione della data e deliberazione che ha approvato lo scarto
degli atti eventualmente operato.