Art. 22. Registro di protocollo Il registro del protocollo e' diviso in due parti: quella destinata alla corrispondenza in arrivo a quella destinata alla corrispondenza in partenza (Allegato B). Le annotazioni comuni all'una ed all'altra parte sono: numero ordinale di registratura; indice di classificazione e numero ordinale del fascicolo; collegamenti attraverso l'indicazione dei numeri ordinali di registratura dell'atto registrato con i suoi precedenti o susseguenti, riguardanti lo stesso affare; l'ufficio al quale il fascicolo e' assegnato o che lo ha trattato. La parte destinata agli atti in arrivo conterra' le seguenti indicazioni: data sotto la quale si effettua la registratura dell'atto; data e protocollo dell'atto registrato; indicazione della persona giuridica e fisica che scrive (mittente); oggetto, cioe' riassunto succinto e preciso del contenuto dell'atto ricevuto. La parte destinata agli atti in partenza conterra' le seguenti indicazioni: data dell'atto di partenza; indicazione della persona giuridica o fisica cui l'atto e' diretto; oggetto, cioe' riassunto succinto e preciso dell'atto spedito. Gli atti in partenza che rispondano a pari nota in arrivo devono, di norma, riportare il medesimo numero di protocollo.