Art. 22.
                        Registro di protocollo
 
   Il  registro  del  protocollo  e'  diviso  in  due  parti:  quella
destinata alla corrispondenza  in  arrivo  a  quella  destinata  alla
corrispondenza in partenza (Allegato B).
   Le annotazioni comuni all'una ed all'altra parte sono:
    numero ordinale di registratura;
    indice di classificazione e numero ordinale del fascicolo;
    collegamenti  attraverso  l'indicazione  dei  numeri  ordinali di
registratura  dell'atto  registrato   con   i   suoi   precedenti   o
susseguenti, riguardanti lo stesso affare;
    l'ufficio  al  quale  il  fascicolo  e'  assegnato  o  che  lo ha
trattato.
   La  parte  destinata  agli  atti  in  arrivo conterra' le seguenti
indicazioni:
    data sotto la quale si effettua la registratura dell'atto;
    data e protocollo dell'atto registrato;
    indicazione   della   persona   giuridica  e  fisica  che  scrive
(mittente);
    oggetto,   cioe'  riassunto  succinto  e  preciso  del  contenuto
dell'atto ricevuto.
   La  parte  destinata  agli  atti in partenza conterra' le seguenti
indicazioni:
    data dell'atto di partenza;
    indicazione  della  persona  giuridica  o  fisica  cui  l'atto e'
diretto;
    oggetto, cioe' riassunto succinto e preciso dell'atto spedito.
   Gli  atti in partenza che rispondano a pari nota in arrivo devono,
di norma, riportare il medesimo numero di protocollo.