Art. 23. Tenuta del registro del protocollo Il registro di protocollo si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno. All'atto della chiusura annuale del registro del protocollo, il funzionario titolare dell'ufficio tecnico strumentale apporra' in calce all'ultima registratura una dichiarazione sottoscritta, riguardante il numero complessivo di registrature effettuate nell'anno, indicando anche i numeri di registratura eventualmente annullati. Non e' consentito lasciare in bianco gli spazi relativi a ciascun numero di registratura o di saltare la successione ordinaria di registratura. Ove cio' dovesse verificarsi per mero errore, il numero di registratura saltato e gli spazi ad esso legati devono essere sbarrati con un segno di annullamento e con apposita dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile della tenuta dell'ufficio di registratura ed archivio, o da persona dallo stesso delegata. Per esigenze di organizzazione e funzionamento di un ufficio di registratura ed archivio, potranno essere adoperati fogli staccati del registro del protocollo, previamente vistati dal funzionario responsabile dell'ufficio stesso. Detti fogli verranno rilegati, in volume, avendo cura di portare a chiusura di ogni volume la dichiarazione di cui al secondo comma. Qualora un atto registrato in arrivo nel registro del protocollo, non dovesse dar luogo ad altro atto in partenza, dovra' essere annotata, nello spazio relativo alla parte destinata alla corrispondenza in partenza la dicitura "atti". I documenti, le circolari e le disposizioni che abbiano piu' destinatari si registrano con un solo numero del registro del protocollo. Le circolari possono avere anche un proprio numero d'ordine desunto da apposito registro delle circolari.