Art. 23.
                  Tenuta del registro del protocollo
 
   Il  registro di protocollo si apre il 1 gennaio e si chiude il 31
dicembre dello stesso anno.
   All'atto  della  chiusura  annuale del registro del protocollo, il
funzionario titolare dell'ufficio  tecnico  strumentale  apporra'  in
calce   all'ultima   registratura   una  dichiarazione  sottoscritta,
riguardante  il  numero  complessivo   di   registrature   effettuate
nell'anno,  indicando  anche  i  numeri di registratura eventualmente
annullati.
   Non  e' consentito lasciare in bianco gli spazi relativi a ciascun
numero di registratura o  di  saltare  la  successione  ordinaria  di
registratura.
   Ove  cio'  dovesse  verificarsi  per  mero  errore,  il  numero di
registratura saltato  e  gli  spazi  ad  esso  legati  devono  essere
sbarrati  con  un  segno di annullamento e con apposita dichiarazione
sottoscritta dal funzionario responsabile della  tenuta  dell'ufficio
di registratura ed archivio, o da persona dallo stesso delegata.
   Per  esigenze  di  organizzazione e funzionamento di un ufficio di
registratura ed archivio, potranno essere  adoperati  fogli  staccati
del  registro  del  protocollo,  previamente  vistati dal funzionario
responsabile dell'ufficio stesso.
   Detti fogli verranno rilegati, in volume, avendo cura di portare a
chiusura di ogni volume la dichiarazione di cui al secondo comma.
   Qualora  un atto registrato in arrivo nel registro del protocollo,
non dovesse dar luogo  ad  altro  atto  in  partenza,  dovra'  essere
annotata,   nello   spazio   relativo   alla   parte  destinata  alla
corrispondenza in partenza la dicitura "atti".
   I  documenti,  le  circolari  e  le  disposizioni che abbiano piu'
destinatari si  registrano  con  un  solo  numero  del  registro  del
protocollo.
   Le  circolari  possono  avere  anche  un  proprio  numero d'ordine
desunto da apposito registro delle circolari.