Art. 26. Atti in partenza La corrispondenza in partenza viene inoltrata all'ufficio registratura ed archiviazione per l'annotazione della data, del protocollo e della classificazione sia sull'originale che sulla minuta. La corrispondenza di cui al precedente comma viene registrata nel registro del protocollo nella parte ad essa riservata ed a fronte della registratura del documento cui si riferisce e del quale assume il medesimo indice di classificazione e lo stesso numero ordinale di registratura. Gli atti ed i provvedimenti di iniziativa dell'ente regionale si registrano nella parte del registro di protocollo riservata agli atti in partenza.