Art. 26.
                           Atti in partenza
 
   La   corrispondenza   in   partenza  viene  inoltrata  all'ufficio
registratura ed  archiviazione  per  l'annotazione  della  data,  del
protocollo  e  della  classificazione  sia  sull'originale  che sulla
minuta.
   La  corrispondenza di cui al precedente comma viene registrata nel
registro del protocollo nella parte ad essa  riservata  ed  a  fronte
della  registratura del documento cui si riferisce e del quale assume
il medesimo indice di classificazione e lo stesso numero ordinale  di
registratura.
   Gli  atti  ed i provvedimenti di iniziativa dell'ente regionale si
registrano nella parte del registro di protocollo riservata agli atti
in partenza.