Art. 27.
             Deliberazioni, decreti, ordinanze, contratti
 
   Le deliberazioni della giunta regionale, i decreti, le ordinanze e
gli atti  contrattuali  hanno  una  loro  registrazione  specifica  e
separata  su  appositi  registri  tenuti  esclusivamente a cura degli
uffici che provvedono alla loro emissione o ricezione.
   Dovranno  essere  registrate sul comune registro del protocollo le
lettere di trasmissione degli atti di cui al precedente comma.