Art. 27. Deliberazioni, decreti, ordinanze, contratti Le deliberazioni della giunta regionale, i decreti, le ordinanze e gli atti contrattuali hanno una loro registrazione specifica e separata su appositi registri tenuti esclusivamente a cura degli uffici che provvedono alla loro emissione o ricezione. Dovranno essere registrate sul comune registro del protocollo le lettere di trasmissione degli atti di cui al precedente comma.