Art. 28. F a s c i c o l o Il fascicolo e' l'unita' elementare di conservazione degli atti ricevuti e delle minute di quelli spediti, riguardanti un unico affare ed ordinati per data. L'ordinamento per data viene effettuato in senso inverso in modo che il primo atto, ad apertura della copertina del fascicolo, sia sempre il piu' recente. Sul frontespizio della copertina del fascicolo debbono essere indicati: intitolazione dell'Ente, Assessorato, settore ed ufficio di competenza; indice di classificazione e numero ordinale del fascicolo; oggetto dell'affare. Il numero d'ordine del fascicolo e' desunto dal repertorio dei fascicoli, cioe' dall'elenco dei fascicoli che man mano si sono formati in una classe estrema del quadro di classificazione. Ogni nuovo fascicolo assumera' il numero ordinale seguente quello dell'ultimo elencato. I fascicoli possono essere suddivisi nel loro interno in sottofascicoli allorquando l'affare di cui conservano la documentazione assuma particolari aspetti da richiederne la distinzione nel suo ambito. La suddivisione di un fascicolo in sottofascicoli deve essere annotata all'interno della copertina nel fascicolo con la registrazione del numero ordinale e dell'oggetto di ciascun sottofascicolo. Se un affare durante la sua trattazione si collega ad un altro, i relativi fascicoli vanno tenuti distinti e del collegamento si fara' menzione all'interno delle copertine dei rispettivi fascicoli.