Art. 28.
                          F a s c i c o l o
 
    Il  fascicolo  e' l'unita' elementare di conservazione degli atti
ricevuti e delle minute  di  quelli  spediti,  riguardanti  un  unico
affare ed ordinati per data.
   L'ordinamento  per  data viene effettuato in senso inverso in modo
che il primo atto, ad apertura della  copertina  del  fascicolo,  sia
sempre il piu' recente.
   Sul  frontespizio  della  copertina  del  fascicolo debbono essere
indicati:
    intitolazione  dell'Ente,  Assessorato,  settore  ed  ufficio  di
competenza;
    indice di classificazione e numero ordinale del fascicolo;
    oggetto dell'affare.
   Il  numero  d'ordine  del  fascicolo e' desunto dal repertorio dei
fascicoli, cioe' dall'elenco dei  fascicoli  che  man  mano  si  sono
formati in una classe estrema del quadro di classificazione.
   Ogni  nuovo fascicolo assumera' il numero ordinale seguente quello
dell'ultimo elencato.
   I   fascicoli   possono  essere  suddivisi  nel  loro  interno  in
sottofascicoli   allorquando   l'affare   di   cui   conservano    la
documentazione   assuma   particolari   aspetti   da  richiederne  la
distinzione nel suo ambito.
   La  suddivisione  di  un  fascicolo  in sottofascicoli deve essere
annotata  all'interno  della   copertina   nel   fascicolo   con   la
registrazione   del   numero   ordinale  e  dell'oggetto  di  ciascun
sottofascicolo.
   Se  un affare durante la sua trattazione si collega ad un altro, i
relativi fascicoli vanno tenuti distinti e del collegamento si  fara'
menzione all'interno delle copertine dei rispettivi fascicoli.