Art. 3. Intestazione dei documenti regionali Al fine di consentire uniformita' nella intestazione della documentazione per tutte le strutture della giunta regionale, con eccezione dei documenti quali leggi regionali, deliberazioni della giunta regionale, decreti ed altri atti monocratici, la corrispondenza della regione Lazio deve riportare la datazione topica e cronologica, l'indicazione del codice di classificazione seguito dal numero del fascicolo, l'indicazione del numero di registratura sul relativo registro del protocollo, riferimenti archivistici, oggetto (Allegato A).