Art. 3.
                 Intestazione dei documenti regionali
 
   Al   fine  di  consentire  uniformita'  nella  intestazione  della
documentazione per tutte le strutture  della  giunta  regionale,  con
eccezione  dei  documenti  quali leggi regionali, deliberazioni della
giunta   regionale,   decreti   ed   altri   atti   monocratici,   la
corrispondenza della regione Lazio deve riportare la datazione topica
e cronologica, l'indicazione del codice  di  classificazione  seguito
dal  numero  del  fascicolo, l'indicazione del numero di registratura
sul  relativo  registro  del  protocollo,  riferimenti  archivistici,
oggetto (Allegato A).