Art. 30.
                          Archivio corrente
 
   Ogni  ufficio  tecnico  strumentale  e  ciascun ufficio periferico
avranno   un   archivio   corrente   per   la   conservazione   della
documentazione  riguardante affari in corso ed uno di deposito per la
conservazione della documentazione riguardante affari per i quali  si
e' definitivamente provveduto.
   Ogni  passaggio  di  fascicoli  dall'archivio corrente a quello di
deposito  dovra'  essere  annotato  nel  repertorio  dei   fascicoli,
indicando anche la data del trasferimento.