Art. 30. Archivio corrente Ogni ufficio tecnico strumentale e ciascun ufficio periferico avranno un archivio corrente per la conservazione della documentazione riguardante affari in corso ed uno di deposito per la conservazione della documentazione riguardante affari per i quali si e' definitivamente provveduto. Ogni passaggio di fascicoli dall'archivio corrente a quello di deposito dovra' essere annotato nel repertorio dei fascicoli, indicando anche la data del trasferimento.