Art. 31. Archivio di deposito Nel caso in cui, per necessita' amministrative, un fascicolo conservato nell'archivio di deposito, dovesse rientrare nell'archivio corrente, il passaggio verra' annotato sul repertorio dei fascicoli con l'indicazione anche della data del trasferimento. Contemporaneamente la stessa annotazione verra' effettuata su un foglio che terra' il posto avuto dal fascicolo nell'archivio di deposito. I fascicoli che vengono trasferiti nell'archivio di deposito, saranno raccolti in cartelle o buste, all'esterno delle quali saranno riportati gli indici di classificazione ed il numero dei fascicoli contenuti. La documentazione relativa agli affari esauriti da oltre 40 anni, conservata nell'archivio di deposito, prima di essere definitivamente conservata nella "sezione separata di archivio" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sara' assoggettata alle operazioni di scarto.