Art. 31.
                         Archivio di deposito
 
   Nel  caso  in  cui,  per  necessita'  amministrative, un fascicolo
conservato nell'archivio di deposito, dovesse rientrare nell'archivio
corrente,  il  passaggio verra' annotato sul repertorio dei fascicoli
con l'indicazione anche della data del trasferimento.
   Contemporaneamente  la  stessa annotazione verra' effettuata su un
foglio che terra' il  posto  avuto  dal  fascicolo  nell'archivio  di
deposito.
   I  fascicoli  che  vengono  trasferiti  nell'archivio di deposito,
saranno raccolti in cartelle o buste, all'esterno delle quali saranno
riportati  gli  indici  di classificazione ed il numero dei fascicoli
contenuti.
   La  documentazione relativa agli affari esauriti da oltre 40 anni,
conservata nell'archivio di deposito, prima di essere definitivamente
conservata nella "sezione separata di archivio" di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  settembre  1963,  n.  1409,  sara'
assoggettata alle operazioni di scarto.