Art. 32.
            Temporaneita' della destinazione di documenti
                    fuori dagli archivi regionali
 
   Nessun  fascicolo  o singolo documento potra' uscire dagli archivi
dell'ente Regione se non per necessita' di trattazione degli  affari.
   Ogni  altra  destinazione temporanea potra' essere autorizzata dal
competente ufficio tecnico  strumentale  in  relazione  ad  esplicita
richiesta scritta di chi ne ha la competenza e l'autorita'.
   Chiunque,  per  qualsiasi  titolo o causa, si trovi in possesso di
documenti di spettanza dell'ente Regione, e' tenuto alla restituzione
degli stessi.
   L'ente Regione tutelera' i suoi diritti a norma di legge.