Art. 32. Temporaneita' della destinazione di documenti fuori dagli archivi regionali Nessun fascicolo o singolo documento potra' uscire dagli archivi dell'ente Regione se non per necessita' di trattazione degli affari. Ogni altra destinazione temporanea potra' essere autorizzata dal competente ufficio tecnico strumentale in relazione ad esplicita richiesta scritta di chi ne ha la competenza e l'autorita'. Chiunque, per qualsiasi titolo o causa, si trovi in possesso di documenti di spettanza dell'ente Regione, e' tenuto alla restituzione degli stessi. L'ente Regione tutelera' i suoi diritti a norma di legge.