Art. 33.
                Eventuali altri strumenti archivistici
 
   I  funzionari  incaricati della tenuta degli archivi correnti e di
deposito porranno in atto tutti quegli strumenti (schedari, registri,
elenchi,   ecc.)   che  riterranno  necessari  ai  fini  del  miglior
funzionamento degli archivi  stessi,  sia  per  quanto  attiene  alla
ricerca, sia alla utilizzazione degli atti.
   Essi,  ogni  qualvolta  ne  verranno  richiesti  o  quando  se  ne
presentera'  l'opportunita'  e  la  necessita',   condurranno   studi
sull'andamento  del  servizio  archivistico regionale, redigeranno le
statistiche  necessarie  e   proporranno   ogni   miglioramento   per
l'efficienza  del  servizio archivistico, collaborando con gli uffici
competenti per lo studio di applicazione di tecniche  meccanografiche
e  di riproduzione nonche' dell'informatica del settore archivistico.