Art. 33. Eventuali altri strumenti archivistici I funzionari incaricati della tenuta degli archivi correnti e di deposito porranno in atto tutti quegli strumenti (schedari, registri, elenchi, ecc.) che riterranno necessari ai fini del miglior funzionamento degli archivi stessi, sia per quanto attiene alla ricerca, sia alla utilizzazione degli atti. Essi, ogni qualvolta ne verranno richiesti o quando se ne presentera' l'opportunita' e la necessita', condurranno studi sull'andamento del servizio archivistico regionale, redigeranno le statistiche necessarie e proporranno ogni miglioramento per l'efficienza del servizio archivistico, collaborando con gli uffici competenti per lo studio di applicazione di tecniche meccanografiche e di riproduzione nonche' dell'informatica del settore archivistico.