Art. 34.
                     Sezione separata di archivio
 
   Con  successivo  atto  legislativo  sara'  costituita  la  sezione
separata di archivio e la relativa organizzazione.
   Con il medesimo atto si provvedera' ad attivare le procedure e gli
strumenti per lo scarto degli atti.
   Ogni  scarto  precedera'  il  versamento degli atti nella "sezione
separata di archivio".