Art. 4. Contenuto dei documenti Per consentire la corretta registratura ed il rapido reperimento degli atti, ciascuna lettera deve avere per oggetto e trattare un solo argomento. Se il contenuto degli atti dovesse eccezionalmente riguardare piu' affari o piu' persone fisiche e/o giuridiche dovranno essere predisposte tante copie od estratti riguardanti solo gli affari o le persone contemplati. Ciascuna copia od estratto trovera' la sua collocazione nel fascicolo al quale spetta, annotando gli estremi di quello di cui viene conservato l'originale.