Art. 4.
                       Contenuto dei documenti
 
   Per  consentire  la corretta registratura ed il rapido reperimento
degli atti, ciascuna lettera deve avere per  oggetto  e  trattare  un
solo argomento.
   Se il contenuto degli atti dovesse eccezionalmente riguardare piu'
affari  o  piu'  persone  fisiche  e/o  giuridiche  dovranno   essere
predisposte  tante copie od estratti riguardanti solo gli affari o le
persone contemplati.
   Ciascuna  copia  od  estratto  trovera'  la  sua  collocazione nel
fascicolo al quale spetta, annotando gli estremi  di  quello  di  cui
viene conservato l'originale.