Art. 7.
                  Manomissione della corrispondenza
 
   La eventuale constatazione del cattivo stato di sigilli o mezzi di
chiusura dei plichi, lettere o pacchi, che  facesse  temere  danni  o
manomissioni,  puo' dar luogo all'apertura degli stessi, da parte del
funzionario incaricato, in presenza di testimoni, redigendo  apposito
verbale dell'operazione.