Art. 7. Manomissione della corrispondenza La eventuale constatazione del cattivo stato di sigilli o mezzi di chiusura dei plichi, lettere o pacchi, che facesse temere danni o manomissioni, puo' dar luogo all'apertura degli stessi, da parte del funzionario incaricato, in presenza di testimoni, redigendo apposito verbale dell'operazione.