Art. 9. Smistamento della corrispondenza Tutta la corrispondenza ed ogni tipo di atto in arrivo, ripartita per gli assessorati sara' quotidianamente trasmessa, chiusa nelle buste originali, ai funzionari responsabili delle unita' tecniche strumentali o degli uffici affari generali dei suddetti Assessorati. L'ufficio affari generali provvedera' a recapitare alla segreteria amministrativa della presidenza della giunta, tutta la corrispondenza indirizzata al presidente della giunta e quella che riporti, come destinatario, la dicitura generica "Alla regione Lazio". Lo smistamento della corrispondenza alla quale si accompagnino oggetti di valore, carte di credito, assegni, titoli, mandati ed ogni altro documento di natura finanziaria o giuridico-amministrativa rilevante, nonche' gli atti notificati dagli ufficiali giudiziari, saranno consegnati alle strutture di cui al precedente articolo, o ai settori o uffici competenti dietro rilascio, da parte di essi, di ricevuta in apposito registro o su fogli di accompagnamento.