Art. 9.
                   Smistamento della corrispondenza
 
   Tutta  la corrispondenza ed ogni tipo di atto in arrivo, ripartita
per gli assessorati sara'  quotidianamente  trasmessa,  chiusa  nelle
buste  originali,  ai  funzionari  responsabili delle unita' tecniche
strumentali o degli uffici affari generali dei suddetti  Assessorati.
   L'ufficio affari generali provvedera' a recapitare alla segreteria
amministrativa della presidenza della giunta, tutta la corrispondenza
indirizzata  al  presidente  della  giunta e quella che riporti, come
destinatario, la dicitura generica "Alla regione Lazio".
   Lo  smistamento  della  corrispondenza  alla quale si accompagnino
oggetti di valore, carte di credito, assegni, titoli, mandati ed ogni
altro  documento  di  natura  finanziaria  o giuridico-amministrativa
rilevante, nonche' gli atti notificati  dagli  ufficiali  giudiziari,
saranno consegnati alle strutture di cui al precedente articolo, o ai
settori o uffici competenti dietro rilascio, da  parte  di  essi,  di
ricevuta in apposito registro o su fogli di accompagnamento.