Art. 2. 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, addi' 28 dicembre 1987 TABACCI (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 novembre 1987 e vistata dal commissario del Governo con nota del 19 dicembre 1987 prot. n. 22702/2376).