Art. 2.
 
   1.  La  presente  legge  regionale  e' dichiarata urgente ai sensi
degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello  statuto  regionale  ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, addi' 28 dicembre 1987
 
                               TABACCI
 
  (Approvata  dal  Consiglio  regionale  nella seduta del 12 novembre
1987 e vistata dal commissario del Governo con nota del  19  dicembre
1987 prot. n. 22702/2376).