Art. 2. 1. Il settimo comma dell'art. 17 della legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41, e' cosi' sostituito: "Nel caso di trasferimento delle ipoteche iscritte e dei privilegi garantiti, nonche' nelle ipotesi previste dall'art. 8 della legge 2 maggio 1983, n. 156, le quote dei mutui scadute dal 13 dicembre 1982 fino al 31 dicembre 1987, sono spostate in coda ai piani di ammortamento finanziario vigenti. Gli interessi compensativi da corrispondere sulle predette rate di mutuo sono a carico del comune di Ancona, nell'osservanza delle procedure di cui al precedente quarto comma, che provvede a versarli agli istituti di credito interessati". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, addi' 21 gennaio 1988 MASSI