Art. 2.
 
   1. Il settimo comma dell'art. 17 della legge regionale 26 dicembre
1983, n. 41, e' cosi' sostituito:
   "Nel caso di trasferimento delle ipoteche iscritte e dei privilegi
garantiti, nonche' nelle ipotesi previste dall'art. 8 della  legge  2
maggio  1983, n. 156, le quote dei mutui scadute dal 13 dicembre 1982
fino al  31  dicembre  1987,  sono  spostate  in  coda  ai  piani  di
ammortamento  finanziario  vigenti.  Gli  interessi  compensativi  da
corrispondere sulle predette rate di mutuo sono a carico  del  comune
di  Ancona,  nell'osservanza  delle  procedure  di  cui al precedente
quarto comma, che  provvede  a  versarli  agli  istituti  di  credito
interessati".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, addi' 21 gennaio 1988
 
                                MASSI