IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in applicazione dei principi costituzionali e nel quadro di un organico sistema di sicurezza sociale teso a garantire condizioni di vita adeguate alla dignita' di ogni cittadino, nonche' a favorire il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunita' di appartenenza, con la presente legge provvede, per il proprio territorio, a disciplinare ed a riorganizzare il settore dei servizi socio-assistenziali, in conformita' con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.