Art. 10.
               Delimitazione degli ambiti territoriali
 
   1.  A  norma  dell'art. 18, terzo comma del decreto del Presidente
della Repubblica 19 giugno 1979,  n.  348,  gli  ambiti  territoriali
adeguati  alla  realizzazione degli obiettivi indicati dalla presente
legge coincidono con gli ambiti territoriali delle  Unita'  sanitarie
locali,  cosi'  come determinati dalla tabella A, allegata alla legge
regionale 16 marzo 1981, n. 13 e successive modificazioni.
   2.  All'interno  degli  ambiti  territoriali  di cui al precedente
comma, i compiti e le attivita' socio-assistenziali  sono  esercitati
dai  comuni,  singoli  o  associati, nel rispetto dei criteri e delle
direttive contenuti nel piano regionale socio-assistenziale.
   3.  Al fine di assicurare la maggiore corrispondenza alle esigenze
di programmazione e di gestione dei servizi socio-assistenziali,  gli
ambiti  territoriali  di  cui  al  primo comma del presente articolo,
possono essere modificati,  contestualmente  a  quelli  delle  Unita'
sanitarie  locali  e  nel  rispetto  delle  disposizioni  legislative
dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 19  giugno  1979,
n. 348, con deliberazione del consiglio regionale.
   4. Le amministrazioni comunali, singole o associate, coordinano ed
integrano i propri servizi socio-assistenziali  con  quelli  sanitari
esistenti  nel  territorio  e  con gli altri servizi di sviluppo e di
intervento sociale.