Art. 10. Delimitazione degli ambiti territoriali 1. A norma dell'art. 18, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, gli ambiti territoriali adeguati alla realizzazione degli obiettivi indicati dalla presente legge coincidono con gli ambiti territoriali delle Unita' sanitarie locali, cosi' come determinati dalla tabella A, allegata alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 13 e successive modificazioni. 2. All'interno degli ambiti territoriali di cui al precedente comma, i compiti e le attivita' socio-assistenziali sono esercitati dai comuni, singoli o associati, nel rispetto dei criteri e delle direttive contenuti nel piano regionale socio-assistenziale. 3. Al fine di assicurare la maggiore corrispondenza alle esigenze di programmazione e di gestione dei servizi socio-assistenziali, gli ambiti territoriali di cui al primo comma del presente articolo, possono essere modificati, contestualmente a quelli delle Unita' sanitarie locali e nel rispetto delle disposizioni legislative dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, con deliberazione del consiglio regionale. 4. Le amministrazioni comunali, singole o associate, coordinano ed integrano i propri servizi socio-assistenziali con quelli sanitari esistenti nel territorio e con gli altri servizi di sviluppo e di intervento sociale.