Art. 11.
                        Soggetti istituzionali
 
   1. All'interno di ciascuno degli ambiti territoriali delimitati ai
sensi del precedente art. 10, le  funzioni  socio-assistenziali  sono
esercitate  dai comuni e dalle unita' sanitarie locali, nelle ipotesi
e  con  i  limiti  indicati  al   successivo   art.   14,   e   dalle
amministrazioni  provinciali,  ove  queste non si avvalgano di quanto
disposto dal successivo art. 17.
   2.  Allorche'  si  verifichi l'ipotesi di coincidenza degli ambiti
territoriali della Unita' sanitaria locale e della Comunita'  montana
ai  sensi dell'art. 18, ultimo comma del decreto del Presidente della
Repubblica 19 giugno 1979, n. 348,  le  funzioni  socio-assistenziali
sono esercitate dalla Comunita' montana.