Art. 11. Soggetti istituzionali 1. All'interno di ciascuno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi del precedente art. 10, le funzioni socio-assistenziali sono esercitate dai comuni e dalle unita' sanitarie locali, nelle ipotesi e con i limiti indicati al successivo art. 14, e dalle amministrazioni provinciali, ove queste non si avvalgano di quanto disposto dal successivo art. 17. 2. Allorche' si verifichi l'ipotesi di coincidenza degli ambiti territoriali della Unita' sanitaria locale e della Comunita' montana ai sensi dell'art. 18, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, le funzioni socio-assistenziali sono esercitate dalla Comunita' montana.