Art. 12.
                   Competenze e funzioni dei comuni
             nel settore dei servizi socio-assistenziali
 
   1.  Ai  sensi dell'art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna e
di quanto disposto dall'art. 16  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  19  giugno  1979,  n.  348,  i comuni sono titolari delle
funzioni  amministrative  nel  settore   socio-assistenziale   e   le
esercitano  con  le  modalita'  ed i criteri stabiliti dalla presente
legge.
   2.  In  particolare,  e'  affidato  ai  comuni  l'esercizio  delle
funzioni socio-assistenziali concernenti:
     a) la gestione degli asili-nido;
     b)  la  gestione  dei centri di aggregazione sociale e di pronto
intervento;
     c) la gestione delle strutture residenziali e semi-residenziali;
     d)  l'erogazione  degli  interventi economici a qualsiasi titolo
corrisposti;
     e)  l'erogazione  degli  interventi socio-assistenziali a favore
dei soggetti portatori di handicap;
     f)  l'erogazione  degli  interventi socio-assistenziali a favore
degli emigrati previsti dall'art. 2,  comma  secondo  della  presente
legge;
     g) l'erogazione degli interventi per soggiorni climatici;
     h) l'assistenza domiciliare a qualsiasi titolo corrisposta;
     i)   gli   interventi  previsti  all'art.  15  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348;
     l) gli interventi previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 36, 37
e 38 della presente legge.
   3.  Sono  inoltre  trasferite  ai  comuni le funzioni a favore dei
sofferenti mentali  e  degli  handicappati  rispettivamente  previste
dall'art. 7 della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, e dall'art.
92 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12.