Art. 12. Competenze e funzioni dei comuni nel settore dei servizi socio-assistenziali 1. Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna e di quanto disposto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, i comuni sono titolari delle funzioni amministrative nel settore socio-assistenziale e le esercitano con le modalita' ed i criteri stabiliti dalla presente legge. 2. In particolare, e' affidato ai comuni l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali concernenti: a) la gestione degli asili-nido; b) la gestione dei centri di aggregazione sociale e di pronto intervento; c) la gestione delle strutture residenziali e semi-residenziali; d) l'erogazione degli interventi economici a qualsiasi titolo corrisposti; e) l'erogazione degli interventi socio-assistenziali a favore dei soggetti portatori di handicap; f) l'erogazione degli interventi socio-assistenziali a favore degli emigrati previsti dall'art. 2, comma secondo della presente legge; g) l'erogazione degli interventi per soggiorni climatici; h) l'assistenza domiciliare a qualsiasi titolo corrisposta; i) gli interventi previsti all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; l) gli interventi previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 36, 37 e 38 della presente legge. 3. Sono inoltre trasferite ai comuni le funzioni a favore dei sofferenti mentali e degli handicappati rispettivamente previste dall'art. 7 della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, e dall'art. 92 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12.