Art. 13.
                  Forme di collaborazione fra comuni
 
   1. All'interno di ciascuno degli ambiti territoriali delimitati ai
sensi del precedente art. 10, allo scopo  di  favorire  il  riassetto
territoriale   delle   amministrazioni  locali  e  di  consentire  lo
svolgimento delle funzioni ad esse spettanti  in  modo  efficiente  e
coordinato,  nonche'  l'effettuazione  di  interventi che interessino
congiuntamente la popolazione ed il territorio di piu' comuni, questi
ultimi  hanno  la  facolta' di dare vita a forme di collaborazione ed
intese,  da  realizzarsi  sulla  base  delle  indicazioni  e  con  le
modalita'  indicate dal piano regionale socio-assistenziale di cui al
successivo art. 20.