Art. 13. Forme di collaborazione fra comuni 1. All'interno di ciascuno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi del precedente art. 10, allo scopo di favorire il riassetto territoriale delle amministrazioni locali e di consentire lo svolgimento delle funzioni ad esse spettanti in modo efficiente e coordinato, nonche' l'effettuazione di interventi che interessino congiuntamente la popolazione ed il territorio di piu' comuni, questi ultimi hanno la facolta' di dare vita a forme di collaborazione ed intese, da realizzarsi sulla base delle indicazioni e con le modalita' indicate dal piano regionale socio-assistenziale di cui al successivo art. 20.