Art. 14.
                        Competenze e funzioni
                    delle Unita' sanitarie locali
 
   1.  Secondo  quanto  disposto  dall'art.  11,  primo  comma, della
presente legge, deve essere affidato  alle  Unita'  sanitarie  locali
l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali concernenti:
     a)  la  prevenzione,  la cura e la riabilitazione degli stati di
tossicodipendenze ed alcolismo;
     b)   l'assistenza   sociale   alla  maternita',  infanzia,  eta'
evolutiva ed alla famiglia, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405,
ed alla legge regionale 8 marzo 1979, n. 8;
     c) la riabilitazione dei soggetti portatori di handicap;
     d)  la riabilitazione ed in reinserimento sociale dei sofferenti
mentali;
     e) l'assistenza familiare e la tutela psico-affettiva dei minori
ricoverati nei presidi sanitari pubblici e privati  convenzionati  di
cui alla legge regionale 6 settembre 1983, n. 25;
   2. Entro il 31 marzo di ogni anno, le Unita' sanitarie locali sono
tenute a trasmettere ai comuni ed all'assessore regionale  competente
in  materia  socio-assistenziale  una  relazione sull'andamento della
gestione delle funzioni socio-assistenziali, sui risultati ottenuti e
sulle eventuali proposte innovative.
   3.  I comuni possono in ogni momento procedere alla verifica delle
concrete modalita' attuative dei  servizi,  degli  interventi  e  dei
programmi,  anche  allo  scopo di migliorarne i livelli qualitativi e
quantitativi di erogazione.