Art. 14. Competenze e funzioni delle Unita' sanitarie locali 1. Secondo quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della presente legge, deve essere affidato alle Unita' sanitarie locali l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali concernenti: a) la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenze ed alcolismo; b) l'assistenza sociale alla maternita', infanzia, eta' evolutiva ed alla famiglia, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, ed alla legge regionale 8 marzo 1979, n. 8; c) la riabilitazione dei soggetti portatori di handicap; d) la riabilitazione ed in reinserimento sociale dei sofferenti mentali; e) l'assistenza familiare e la tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi sanitari pubblici e privati convenzionati di cui alla legge regionale 6 settembre 1983, n. 25; 2. Entro il 31 marzo di ogni anno, le Unita' sanitarie locali sono tenute a trasmettere ai comuni ed all'assessore regionale competente in materia socio-assistenziale una relazione sull'andamento della gestione delle funzioni socio-assistenziali, sui risultati ottenuti e sulle eventuali proposte innovative. 3. I comuni possono in ogni momento procedere alla verifica delle concrete modalita' attuative dei servizi, degli interventi e dei programmi, anche allo scopo di migliorarne i livelli qualitativi e quantitativi di erogazione.