Art. 15.
                     Servizi socio-assistenziali
                    delle Unita' sanitarie locali
 
   1.   Le   Unita'  sanitarie  locali  svolgono  le  attivita'  loro
attribuite ai sensi del precedente art. 14 per mezzo di  un  apposito
"Servizio socio-assistenziale".
   2.   In   relazione   alle   attivita'   esercitate,  il  servizio
socio-assistenziale, al fine di adeguare  i  propri  interventi  alle
caratteristiche  psico-sociali  degli utenti ed alle specificita' dei
bisogni, e' organizzato, di regola, nei seguenti settori:
     a) infanzia ed eta' evolutiva;
     b) adulti ed anziani.
   3.  Il  servizio socio-assistenziale e' diretto da un responsabile
prescelto tra gli operatori di ruolo della Unita' sanitaria locale in
possesso  di comprovata esperienza e competenza in materia di servizi
sociali. L'incarico di responsabile viene conferito con le  modalita'
e  le  procedure  di  cui  al  terzo  comma  dell'art. 25 della legge
regionale 16 marzo 1981, n. 13.
   4.  Il  responsabile  del  servizio  socio-assistenziale  fa parte
dell'ufficio di direzione dell'Unita' sanitaria  locale  e  partecipa
con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione.
   5.   Al   responsabile   del   servizio   socio-assistenziale   e'
corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennita' equivalente a
quella prevista dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 47 della
legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  per  i  responsabili  dei  servizi
sanitari ed amministrativi delle Unita' sanitarie locali.