Art. 15. Servizi socio-assistenziali delle Unita' sanitarie locali 1. Le Unita' sanitarie locali svolgono le attivita' loro attribuite ai sensi del precedente art. 14 per mezzo di un apposito "Servizio socio-assistenziale". 2. In relazione alle attivita' esercitate, il servizio socio-assistenziale, al fine di adeguare i propri interventi alle caratteristiche psico-sociali degli utenti ed alle specificita' dei bisogni, e' organizzato, di regola, nei seguenti settori: a) infanzia ed eta' evolutiva; b) adulti ed anziani. 3. Il servizio socio-assistenziale e' diretto da un responsabile prescelto tra gli operatori di ruolo della Unita' sanitaria locale in possesso di comprovata esperienza e competenza in materia di servizi sociali. L'incarico di responsabile viene conferito con le modalita' e le procedure di cui al terzo comma dell'art. 25 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13. 4. Il responsabile del servizio socio-assistenziale fa parte dell'ufficio di direzione dell'Unita' sanitaria locale e partecipa con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione. 5. Al responsabile del servizio socio-assistenziale e' corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennita' equivalente a quella prevista dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per i responsabili dei servizi sanitari ed amministrativi delle Unita' sanitarie locali.