Art. 16.
                  Coordinamento dei servizi sanitari
                  con i servizi socio-assistenziali
 
   1.  La  Regione  formula criteri ed indirizzi per il coordinamento
dei servizi sanitari con i servizi socio-assistenziali.
   2.  Il  regolamento  previsto  dall'art.  52  della presente legge
individua lo  schema-tipo  delle  convenzioni  tra  comune  e  Unita'
sanitaria   locale  da  stipularsi  per  il  fine  di  cui  al  comma
precedente.