Art. 16. Coordinamento dei servizi sanitari con i servizi socio-assistenziali 1. La Regione formula criteri ed indirizzi per il coordinamento dei servizi sanitari con i servizi socio-assistenziali. 2. Il regolamento previsto dall'art. 52 della presente legge individua lo schema-tipo delle convenzioni tra comune e Unita' sanitaria locale da stipularsi per il fine di cui al comma precedente.