Art. 17.
                 Competenze e funzioni delle Province
 
   1.  Le  province  possono  affidare l'organizzazione e la gestione
degli interventi loro attribuiti da leggi  dello  Stato  nel  settore
socio-assistenziale  ai comuni, singoli o associati, regolamentando i
reciproci rapporti mediante apposite convenzioni,  predisposte  sulla
base  di  uno schema-tipo previsto dal regolamento di cui all'art. 52
della presente legge.
   2.  Con  le convenzioni sono disciplinati, fra l'altro, i rapporti
patrimoniali e finanziari,  nonche'  le  modalita'  e  le  condizioni
d'impiego  del  personale  provinciale con riferimento alle attivita'
precedentemente indicate.
   3.  Fra  le  funzioni  ricomprese  nel  primo  comma  del presente
articolo rientrano in particolare:
     a)   le  attivita'  per  la  protezione  sociale  dei  fanciulli
"illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono", di  cui  all'art.
144,  lettera  g, n. 2, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, ed al
regio decreto luogotenenziale 8 maggio  1947,  n.  798  e  successive
modificazioni;
     b)  le  attivita'  gia'  esercitate  dall'opera nazionale per la
protezione della maternita' e dell'infanzia, trasferite alle province
ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n.
698;
     c)  le  altre attivita' a carattere socio-assistenziale indicate
dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.