Art. 17. Competenze e funzioni delle Province 1. Le province possono affidare l'organizzazione e la gestione degli interventi loro attribuiti da leggi dello Stato nel settore socio-assistenziale ai comuni, singoli o associati, regolamentando i reciproci rapporti mediante apposite convenzioni, predisposte sulla base di uno schema-tipo previsto dal regolamento di cui all'art. 52 della presente legge. 2. Con le convenzioni sono disciplinati, fra l'altro, i rapporti patrimoniali e finanziari, nonche' le modalita' e le condizioni d'impiego del personale provinciale con riferimento alle attivita' precedentemente indicate. 3. Fra le funzioni ricomprese nel primo comma del presente articolo rientrano in particolare: a) le attivita' per la protezione sociale dei fanciulli "illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono", di cui all'art. 144, lettera g, n. 2, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, ed al regio decreto luogotenenziale 8 maggio 1947, n. 798 e successive modificazioni; b) le attivita' gia' esercitate dall'opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, trasferite alle province ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698; c) le altre attivita' a carattere socio-assistenziale indicate dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.