Art. 18.
                    Presidi e servizi multizonali
 
   1. Nel piano regionale socio-assistenziale sono indicati i presidi
ed i  servizi  che  possono  essere  utilizzati  anche  da  cittadini
residenti  in  ambiti  territoriali  diversi  da  quello in cui detti
presidi sono ubicati.
   2. La gestione, in regime diretto o convenzionato, delle strutture
a carattere  multizonale  e'  affidata  all'amministrazione  comunale
competente  per  territorio o all'amministrazione provinciale in caso
di rinuncia del comune.
   3.  Il  comune  cui  e'  stata  affidata  la gestione di presidi o
servizi multizonali tiene specifico conto  di  gestione  per  ciascun
servizio   o   presidio   multizonale;  adotta,  nel  rispetto  delle
indicazioni   e   dei   criteri   direttivi   del   piano   regionale
socio-assistenziale,  i  piani ed i programmi, nonche' tutti gli atti
concernenti l'organizzazione generale di detti presidi o servizi.
   4.  Periodiche  e  regolari consultazioni debbono essere mantenute
fra  l'amministrazione  responsabile  della  gestione  del   servizio
multizonale  ed  il  comune  in cui l'utente risiede abitualmente, al
fine di individuare le cause del bisogno, gli eventuali interventi di
prevenzione   e   le  modalita'  per  il  piu'  rapido  reinserimento
nell'ambiente di provenienza.