Art. 18. Presidi e servizi multizonali 1. Nel piano regionale socio-assistenziale sono indicati i presidi ed i servizi che possono essere utilizzati anche da cittadini residenti in ambiti territoriali diversi da quello in cui detti presidi sono ubicati. 2. La gestione, in regime diretto o convenzionato, delle strutture a carattere multizonale e' affidata all'amministrazione comunale competente per territorio o all'amministrazione provinciale in caso di rinuncia del comune. 3. Il comune cui e' stata affidata la gestione di presidi o servizi multizonali tiene specifico conto di gestione per ciascun servizio o presidio multizonale; adotta, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri direttivi del piano regionale socio-assistenziale, i piani ed i programmi, nonche' tutti gli atti concernenti l'organizzazione generale di detti presidi o servizi. 4. Periodiche e regolari consultazioni debbono essere mantenute fra l'amministrazione responsabile della gestione del servizio multizonale ed il comune in cui l'utente risiede abitualmente, al fine di individuare le cause del bisogno, gli eventuali interventi di prevenzione e le modalita' per il piu' rapido reinserimento nell'ambiente di provenienza.