Art. 19. I soggetti della programmazione socio-assistenziale 1. La Regione, le province e i comuni, singoli o associati, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, costituiscono i soggetti della programmazione regionale. 2. Le province concorrono all'elaborazione del piano regionale socio-assistenziale. 3. I comuni formulano i programmi annuali di intervento sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale socio-assistenziale.