Art. 19.
         I soggetti della programmazione socio-assistenziale
 
   1.  La  Regione,  le province e i comuni, singoli o associati, nel
rispetto  dei  principi  stabiliti  dall'art.  8  del   decreto   del
Presidente  della  Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, costituiscono i
soggetti della programmazione regionale.
   2.  Le  province  concorrono  all'elaborazione del piano regionale
socio-assistenziale.
   3. I comuni formulano i programmi annuali di intervento sulla base
delle indicazioni contenute nel piano regionale  socio-assistenziale.