Art. 2.
                        Campo di applicazione
 
   1.  In  conformita'  alle  disposizioni  normative  previste dagli
articoli 15, 18, 75 e 79 del decreto del Presidente della  Repubblica
19  giugno  1979,  n.  348,  nonche' dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 aprile 1984, n. 92, la disciplina e la riorganizzazione
dei servizi socio-assistenziali ha per oggetto:
     a)  le  funzioni a carattere socio-assistenziale gia' attribuite
agli enti locali da disposizioni  legislative  sia  dello  Stato  che
della  Regione,  precedenti  all'entrata  in  vigore  del decreto del
Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348;
     b)  le  funzioni  trasferite  alle  amministrazioni comunali dal
decreto del Presidente della  Repubblica  19  giugno  1979,  n.  348,
comprese  quelle  gia'  esercitate  dagli enti comunali di assistenza
(ECA),  dalle  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza
(IPAB),  dagli  uffici periferici dell'amministrazione centrale dello
Stato, dell'amministrazione  regionale  ai  sensi  dell'art.  16  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, dagli
enti nazionali di assistenza di cui agli articoli 75 e 79 del decreto
del  Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 e del decreto
del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 92;
     c)   ogni   altra   funzione   a   carattee  socio-assistenziale
attualmente esercitata dall'amministrazione  regionale  o  da  questa
delegata agli enti locali.
   2.  Rientrano  nell'ipotesi  di cui alla lettera c) del precedente
comma le funzioni di natura socio-assistenziale connesse con la prima
sistemazione  dei  lavoratori  emigrati  di cui all'art. 2, punto 2),
della  legge  regionale  7  aprile  1975,   n.   10,   e   successive
modificazioni.