Art. 2. Campo di applicazione 1. In conformita' alle disposizioni normative previste dagli articoli 15, 18, 75 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 92, la disciplina e la riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali ha per oggetto: a) le funzioni a carattere socio-assistenziale gia' attribuite agli enti locali da disposizioni legislative sia dello Stato che della Regione, precedenti all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; b) le funzioni trasferite alle amministrazioni comunali dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, comprese quelle gia' esercitate dagli enti comunali di assistenza (ECA), dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), dagli uffici periferici dell'amministrazione centrale dello Stato, dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, dagli enti nazionali di assistenza di cui agli articoli 75 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 e del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 92; c) ogni altra funzione a carattee socio-assistenziale attualmente esercitata dall'amministrazione regionale o da questa delegata agli enti locali. 2. Rientrano nell'ipotesi di cui alla lettera c) del precedente comma le funzioni di natura socio-assistenziale connesse con la prima sistemazione dei lavoratori emigrati di cui all'art. 2, punto 2), della legge regionale 7 aprile 1975, n. 10, e successive modificazioni.