Art. 20. Piano regionale socio-assistenziale 1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi indicati dalla presente legge, provvede alla predisposizione di un piano pluriennale degli interventi, articolato in progetti-obiettivo ed azioni programmatiche e coordinato con il piano regionale sanitario previsto dall'art. 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'art. 32 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13. 2. Il piano di cui al comma precedente deve essere annualmente verificato ed aggiornato con le medesime procedure di cui al comma successivo, entro il 30 settembre di ogni anno, al fine di adeguarlo alle nuove eventuali esigenze e di ricostituirne l'estensione temporale. 3. Il piano, predisposto dall'assessore regionale competente per materia, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e' approvato con deliberazione del consiglio regionale. 4. Il piano regionale deve obbligatoriamente contenere: a) la specificazione degli obiettivi generali e settoriali che si intendono realizzare nel periodo di riferimento del piano pluriennale, nonche' le aree socio-assistenziali oggetto di progetti-obiettivo e di azioni programmatiche; b) i riferimenti ai dati di carattere economico e sociale; c) l'analisi delle risorse finanziarie e del personale disponibili; d) l'analisi dei livelli di interazione e di integrazione con i programmi ed i progetti, regionali e locali, di altri settori di intervento; e) i criteri e gli indirizzi ai quali devono riferirsi i comuni per la formulazione dei programmi annuali di intervento; f) la tipologia di ciascun servizio e la relativa metodologia di intervento; g) gli standard di funzionalita' e di organizzazione dei servizi e delle strutture socio-assistenziali; h) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate, a qualsiasi titolo, ad interventi nel settore, determinando le quote destinate al finanziamento dei progetti-obiettivo e delle azioni programmatiche e specificando le quote rispettivamente assegnate ai comuni ed alle Unita' sanitarie locali; i) gli indici e gli standard da assumere per la ripartizione del fondo socio-assistenziale individuati in relazione alle caratteristiche del territorio ed all'entita' della popolazione residente e finalizzati al riequilibrio nella distribuzione delle risorse. 5. Il piano regionale socio-assistenziale deve altresi' specificare le forme e le modalita' di coordinamento che si intendono realizzare con i servizi sanitari educativi, culturali, scolastici e con ogni altro servizio operante nel territorio della Regione. 6. Il piano pluriennale e gli aggiornamenti annuali sono predisposti tenendo conto delle indicazioni, delle proposte e delle richieste avanzate dalle province e dai comuni, singoli o associati, nonche' dalle Unita' sanitarie locali, in relazione alle funzioni loro attribuite ai sensi della presente legge. Deve inoltre essere garantita la partecipazione dei soggetti non istituzionali che svolgono la loro attivita' nel settore socio-assistenziale.