Art. 20.
                 Piano regionale socio-assistenziale
 
   1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi indicati dalla
presente legge, provvede alla predisposizione di un piano pluriennale
degli   interventi,   articolato   in  progetti-obiettivo  ed  azioni
programmatiche e coordinato con il piano regionale sanitario previsto
dall'art.  55  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, e dall'art. 32
della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13.
   2.  Il  piano  di  cui al comma precedente deve essere annualmente
verificato ed aggiornato con le medesime procedure di  cui  al  comma
successivo,  entro il 30 settembre di ogni anno, al fine di adeguarlo
alle  nuove  eventuali  esigenze  e  di  ricostituirne   l'estensione
temporale.
   3.  Il  piano, predisposto dall'assessore regionale competente per
materia, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 8 del  decreto
del  Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e' approvato
con deliberazione del consiglio regionale.
   4. Il piano regionale deve obbligatoriamente contenere:
     a)  la  specificazione degli obiettivi generali e settoriali che
si  intendono  realizzare  nel  periodo  di  riferimento  del   piano
pluriennale,   nonche'   le   aree   socio-assistenziali  oggetto  di
progetti-obiettivo e di azioni programmatiche;
     b) i riferimenti ai dati di carattere economico e sociale;
     c)   l'analisi   delle   risorse  finanziarie  e  del  personale
disponibili;
     d)  l'analisi dei livelli di interazione e di integrazione con i
programmi ed i progetti, regionali e  locali,  di  altri  settori  di
intervento;
     e)  i criteri e gli indirizzi ai quali devono riferirsi i comuni
per la formulazione dei programmi annuali di intervento;
     f) la tipologia di ciascun servizio e la relativa metodologia di
intervento;
     g) gli standard di funzionalita' e di organizzazione dei servizi
e delle strutture socio-assistenziali;
     h)  l'ammontare delle risorse finanziarie destinate, a qualsiasi
titolo, ad interventi nel settore, determinando le quote destinate al
finanziamento  dei progetti-obiettivo e delle azioni programmatiche e
specificando le quote rispettivamente assegnate  ai  comuni  ed  alle
Unita' sanitarie locali;
     i) gli indici e gli standard da assumere per la ripartizione del
fondo   socio-assistenziale    individuati    in    relazione    alle
caratteristiche  del  territorio  ed  all'entita'  della  popolazione
residente e finalizzati al  riequilibrio  nella  distribuzione  delle
risorse.
   5.   Il   piano   regionale   socio-assistenziale   deve  altresi'
specificare le forme e le modalita' di coordinamento che si intendono
realizzare  con i servizi sanitari educativi, culturali, scolastici e
con ogni altro servizio operante nel territorio della Regione.
   6.   Il   piano  pluriennale  e  gli  aggiornamenti  annuali  sono
predisposti tenendo conto delle indicazioni, delle proposte  e  delle
richieste  avanzate dalle province e dai comuni, singoli o associati,
nonche' dalle Unita' sanitarie locali,  in  relazione  alle  funzioni
loro  attribuite  ai  sensi della presente legge. Deve inoltre essere
garantita  la  partecipazione  dei  soggetti  non  istituzionali  che
svolgono la loro attivita' nel settore socio-assistenziale.