Art. 21.
                   Programmi comunali d'intervento
 
   1. Entro il 31 marzo di ogni anno i comuni predispongono programmi
annuali d'intervento in conformita' agli indirizzi ed alle  direttive
del piano regionale socio-assistenziale.
   2.  I  programmi  si  articolano  in  progetti-obiettivo ed azioni
programmatiche e indicano, per ciascuno di essi:
     a) dimensione e caratteristiche del bacino di utenza;
     b)  individuazione  delle  risorse  esistenti  nel territorio in
ordine  alle  strutture,  al   personale   ed   alle   disponibilita'
finanziarie   proprie,   di   altri   enti  nonche'  derivanti  dalla
contribuzione di cui al precedente art. 10;
     c)   individuazione  dei  servizi  e  degli  interventi  che  si
intendono attivare.
   3.  Per  il  coordinato  esercizio  delle  funzione  regionali  di
programmazione, la giunta regionale, entro  centoventi  giorni  dalla
ricezione  dei  programmi  comunali, ne valuta la rispondenza con gli
indirizzi e le direttive del piano regionale.