Art. 21. Programmi comunali d'intervento 1. Entro il 31 marzo di ogni anno i comuni predispongono programmi annuali d'intervento in conformita' agli indirizzi ed alle direttive del piano regionale socio-assistenziale. 2. I programmi si articolano in progetti-obiettivo ed azioni programmatiche e indicano, per ciascuno di essi: a) dimensione e caratteristiche del bacino di utenza; b) individuazione delle risorse esistenti nel territorio in ordine alle strutture, al personale ed alle disponibilita' finanziarie proprie, di altri enti nonche' derivanti dalla contribuzione di cui al precedente art. 10; c) individuazione dei servizi e degli interventi che si intendono attivare. 3. Per il coordinato esercizio delle funzione regionali di programmazione, la giunta regionale, entro centoventi giorni dalla ricezione dei programmi comunali, ne valuta la rispondenza con gli indirizzi e le direttive del piano regionale.