Art. 22. Informazione e ricerca 1. La Regione, ai fini di programmazione e di gestione degli interventi socio-assistenziali, provvede alla rilevazione ed all'elaborazione di dati sull'attivita' dei servizi socio-assistenziali, di dati demografici, economici e sociali. 2. Le informazioni raccolte sono messe a disposizione della collettivita' e, in particolare, dei soggetti istituzionali titolari delle funzioni socio-assistenziali, di associazioni e fondazioni private, di associazioni di volontariato e di altri soggetti sociali operanti nel settore. 3. La Regione periodicamente provvede, anche sulla base delle esigenze presentate dagli enti territoriali, ad effettuare studi e ricerche sulle cause economiche, sociali e psicologiche che possono aver determinato situazioni di bisogno e di emarginazione sociale anche al fine di individuare e definire piu' efficaci modalita' di intervento.