Art. 22.
                        Informazione e ricerca
 
   1.  La  Regione,  ai  fini  di  programmazione e di gestione degli
interventi  socio-assistenziali,   provvede   alla   rilevazione   ed
all'elaborazione     di     dati     sull'attivita'    dei    servizi
socio-assistenziali, di dati demografici, economici e sociali.
   2.  Le  informazioni  raccolte  sono  messe  a  disposizione della
collettivita' e, in particolare, dei soggetti istituzionali  titolari
delle  funzioni  socio-assistenziali,  di  associazioni  e fondazioni
private, di associazioni di volontariato e di altri soggetti  sociali
operanti nel settore.
   3.  La  Regione  periodicamente  provvede,  anche sulla base delle
esigenze presentate dagli enti territoriali, ad  effettuare  studi  e
ricerche  sulle  cause economiche, sociali e psicologiche che possono
aver determinato situazioni di bisogno  e  di  emarginazione  sociale
anche  al  fine  di individuare e definire piu' efficaci modalita' di
intervento.