Art. 23. Relazione annuale 1. Il presidente della giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge, sulla qualita' delle prestazioni erogate, sui risultati acquisiti dagli studi e nelle ricerche effettuate ai sensi del precedente art. 22, sulla diffusione di fattori i rischio e sula dinamica di fenomeni sociali di particolare rilievo nonche' sulle attivita' di volontariato che si svolgono nel territorio regionale.