Art. 23.
                          Relazione annuale
 
   1.  Il  presidente  della  giunta  regionale presenta al consiglio
regionale una relazione  annuale  sullo  stato  di  attuazione  della
presente   legge,  sulla  qualita'  delle  prestazioni  erogate,  sui
risultati acquisiti dagli studi e nelle ricerche effettuate ai  sensi
del  precedente art. 22, sulla diffusione di fattori i rischio e sula
dinamica di fenomeni sociali di  particolare  rilievo  nonche'  sulle
attivita' di volontariato che si svolgono nel territorio regionale.