Art. 24. La Consulta regionale per i servizi socio-assistenzali 1. Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente per materia, e' costituita la Consulta regionale per i servizi socio-assistenziali. 2. La Consulta per i servizi socio-assistenziali e' presieduta dall'assessore regionale competente per materia, dura in carica quanto il consiglio regionale ed e' composta: da un funzionario dell'assessorato regionale competente per materia; da tre componenti scelti fra assistenti sociali, educatori e psicologi che operino nelle strutture socio-assistenziali, di cui uno operante in strutture private, nominati dalla giunta regionale; da due sanitari, un geriatra ed un sichiatra, operanti presso strutture pubbliche, nominati dalla giunta regionale; da un sociologo ed un medico igienista, nominati dalla giunta regionale su comune designazione delle Universita' sarde; da un rappresentante delle amministrazioni comunali designato dalla delegazione regionale dell'associazione nazionale comuni d'Italia; da un rappresentante delle amministrazioni provinciali designato dall'unione province sarde; dal presidente del Tribunale per i minorenni o da un giudice suo delegato; da quattro rappresentanti, uno per provincia, delle istituzioni, enti od organismi privati iscritti nel registro regionale di cui all'art. 42, e da quattro rappresentanti, uno per provincia, delle associazioni di volonariato iscritte all'albo regionale di cui all'art. 44; da quattro rappresentanti delle associazioni mutilati ed invalidi maggiormente rappresentative esistenti in Sardegna designati dalle stesse associazioni di categoria. 3. La Consulta per i servizi socio-assistenziali ha funzioni di consulenza generale in materia socio-assistenziale ed esprime parere obbligatorio sulla proposta del piano regionale socio-assistenziale, sugli aggiornamenti annuali e sulla proposta di relazione annuale di cui all'art. 23. 4. La mancata comunicazione del parere entro venti giorni dalla richiesta equivale ad assenso. 5. La Consulta puo' inoltre formulare proposte e suggerimenti al fine di assicurare una maggiore funzionalita' ed economicita' dei servizi socio-assistenziali. 6. La Consulta puo' prevedere l'istituzione nel proprio ambito di commissioni ristrette, anche a carattere temporaneo, per l'esame di particolari materie o problemi; la presidenza delle commissioni puo' essere delegata del presidente della Consulta ad uno dei componenti della commissione stessa. 7. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un impiegato della VII fascia funzionale, appartenente all'assessorato regionale competente per materia.