Art. 24.
        La Consulta regionale per i servizi socio-assistenzali
 
   1.  Con  decreto  del  presidente  della  giunta regionale, previa
deliberazione della  giunta  regionale,  su  proposta  dell'assessore
regionale competente per materia, e' costituita la Consulta regionale
per i servizi socio-assistenziali.
   2.  La  Consulta  per  i servizi socio-assistenziali e' presieduta
dall'assessore regionale  competente  per  materia,  dura  in  carica
quanto il consiglio regionale ed e' composta:
    da  un  funzionario  dell'assessorato  regionale  competente  per
materia;
    da  tre  componenti  scelti  fra  assistenti sociali, educatori e
psicologi che operino nelle strutture socio-assistenziali, di cui uno
operante in strutture private, nominati dalla giunta regionale;
    da  due  sanitari,  un  geriatra ed un sichiatra, operanti presso
strutture pubbliche, nominati dalla giunta regionale;
    da  un  sociologo  ed  un medico igienista, nominati dalla giunta
regionale su comune designazione delle Universita' sarde;
    da  un  rappresentante  delle  amministrazioni comunali designato
dalla  delegazione  regionale  dell'associazione   nazionale   comuni
d'Italia;
    da  un rappresentante delle amministrazioni provinciali designato
dall'unione province sarde;
    dal  presidente del Tribunale per i minorenni o da un giudice suo
delegato;
    da  quattro rappresentanti, uno per provincia, delle istituzioni,
enti od organismi privati iscritti  nel  registro  regionale  di  cui
all'art.  42,  e  da quattro rappresentanti, uno per provincia, delle
associazioni  di  volonariato  iscritte  all'albo  regionale  di  cui
all'art. 44;
    da quattro rappresentanti delle associazioni mutilati ed invalidi
maggiormente rappresentative esistenti in  Sardegna  designati  dalle
stesse associazioni di categoria.
   3.  La  Consulta  per i servizi socio-assistenziali ha funzioni di
consulenza generale in materia socio-assistenziale ed esprime  parere
obbligatorio  sulla proposta del piano regionale socio-assistenziale,
sugli aggiornamenti annuali e sulla proposta di relazione annuale  di
cui all'art. 23.
   4.  La  mancata  comunicazione del parere entro venti giorni dalla
richiesta equivale ad assenso.
   5.  La  Consulta puo' inoltre formulare proposte e suggerimenti al
fine di assicurare una maggiore  funzionalita'  ed  economicita'  dei
servizi socio-assistenziali.
   6.  La Consulta puo' prevedere l'istituzione nel proprio ambito di
commissioni ristrette, anche a carattere temporaneo, per  l'esame  di
particolari  materie o problemi; la presidenza delle commissioni puo'
essere delegata del presidente della Consulta ad uno  dei  componenti
della commissione stessa.
   7.  Le  funzioni  di  segretario  della Consulta sono svolte da un
impiegato della VII fascia funzionale,  appartenente  all'assessorato
regionale competente per materia.