Art. 25.
                        Finalita' e contenuti
 
   1.  Allo  scopo  di prevenire e rimuovere fenomeni e situazioni di
emarginazione di singoli e di gruppi, la Regione e  gli  enti  locali
promuovono,  nel  rispetto  degli ambiti di competenza indicati dalla
presente legge, l'istituzione di servizi e strutture di  aggregazione
sociale,  incentivando, favorendo e realizzando di propria iniziativa
interventi di tipo educativo, culturale, ricreativo,  sportivo  o  di
tempo libero.