Art. 25. Finalita' e contenuti 1. Allo scopo di prevenire e rimuovere fenomeni e situazioni di emarginazione di singoli e di gruppi, la Regione e gli enti locali promuovono, nel rispetto degli ambiti di competenza indicati dalla presente legge, l'istituzione di servizi e strutture di aggregazione sociale, incentivando, favorendo e realizzando di propria iniziativa interventi di tipo educativo, culturale, ricreativo, sportivo o di tempo libero.