Art. 26.
                              Asili-nido
 
   1.  L'asilo-nido  integra  la  funzione  educativa della famiglia,
concorrendo ad un armonico ed equilibrato  sviluppo  psico-fisico  ed
affettivo  dal  bambino da 0 a 3 anni ed alla sua socializzazione, ed
opera secondo criteri di coordinamento e di raccordo  con  la  scuola
materna e con il sistema scolastico nel suo complesso.
   2. Il piano regionale socio-assistenziale stabilisce:
     a) i limiti minimi e massimi di ricettivita' dell'asilo-nido;
     b) i criteri di accettazione dei bambini;
     c)   le  qualifiche  professionali  e  l'entita'  del  personale
necessarie per garantire l'assistenza  sanitaria  e  psico-pedagogica
dei bambini.
   3.  La  destinazione delle strutture e dei servizi dell'asilo-nido
puo' essere mutata, con provvedimento motivato, a condizione  che  il
mutamento  sia  reso  necessario  dai bassi valori dell'utenza, abbia
carattere temporaneo e sia comunque funzionale al soddisfacimento  di
esigenze   concernenti  l'infanzia  e  l'eta'  evolutiva.  Il  comune
provvede con scadenze regolari  alla  verifica  dell'esistenza  delle
condizioni  che hanno legittimato il mutamento di destinazione. L'uso
originario deve essere ripristinato non appena tali condizioni  siano
venute meno.
   4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, rientra tra i
mutamenti ammissibili la destinazione a micro-nido.