Art. 26. Asili-nido 1. L'asilo-nido integra la funzione educativa della famiglia, concorrendo ad un armonico ed equilibrato sviluppo psico-fisico ed affettivo dal bambino da 0 a 3 anni ed alla sua socializzazione, ed opera secondo criteri di coordinamento e di raccordo con la scuola materna e con il sistema scolastico nel suo complesso. 2. Il piano regionale socio-assistenziale stabilisce: a) i limiti minimi e massimi di ricettivita' dell'asilo-nido; b) i criteri di accettazione dei bambini; c) le qualifiche professionali e l'entita' del personale necessarie per garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica dei bambini. 3. La destinazione delle strutture e dei servizi dell'asilo-nido puo' essere mutata, con provvedimento motivato, a condizione che il mutamento sia reso necessario dai bassi valori dell'utenza, abbia carattere temporaneo e sia comunque funzionale al soddisfacimento di esigenze concernenti l'infanzia e l'eta' evolutiva. Il comune provvede con scadenze regolari alla verifica dell'esistenza delle condizioni che hanno legittimato il mutamento di destinazione. L'uso originario deve essere ripristinato non appena tali condizioni siano venute meno. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, rientra tra i mutamenti ammissibili la destinazione a micro-nido.