Art. 27.
                    Centri di aggregazione sociale
 
   1.  I  centri  di  aggregazione  sociale  promuovono iniziative ed
attivita'  di  aggregazione  culturale,  ricreativa,  sportiva  e  di
informazione.  Essi, in particolare, si configurano come strutture di
sostegno e di socializzazione rivolte alla generalita'  degli  utenti
ed,  in  specie,  agli  anziani,  ai  minori, agli handicappati ed ai
soggetti  a  rischio  di  emarginazione  e  costituiscono   i   punti
d'incontro  per  la  vita  della  comunita'  nonche'  le strutture di
riferimento per l'assistenza domiciliare.
   2.  I centri possono comprendere servizi ed attivita' di ristoro e
di segretariato sociale.  Possono  essere  collegati  con  servizi  a
carattere culturale, scolastico, formativo e socio-sanitario.
   3.   L'ubicazione  dei  centri  deve  essere  tale  da  assicurare
l'integrazione con la rete delle strutture e dei servizi culturali  e
socio-sanitari  del territorio e favorire la partecipazione alla vita
di relazione.