Art. 27. Centri di aggregazione sociale 1. I centri di aggregazione sociale promuovono iniziative ed attivita' di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva e di informazione. Essi, in particolare, si configurano come strutture di sostegno e di socializzazione rivolte alla generalita' degli utenti ed, in specie, agli anziani, ai minori, agli handicappati ed ai soggetti a rischio di emarginazione e costituiscono i punti d'incontro per la vita della comunita' nonche' le strutture di riferimento per l'assistenza domiciliare. 2. I centri possono comprendere servizi ed attivita' di ristoro e di segretariato sociale. Possono essere collegati con servizi a carattere culturale, scolastico, formativo e socio-sanitario. 3. L'ubicazione dei centri deve essere tale da assicurare l'integrazione con la rete delle strutture e dei servizi culturali e socio-sanitari del territorio e favorire la partecipazione alla vita di relazione.