Art. 28. Adeguamento dei centri di servizi sociali 1. Ai comuni sono delegate le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi agli enti gestori dei centri di servizi sociali disciplinate dalla legge 17 novembre 1978, n. 68. 2. Costituisce condizione di ammissibilita' ai contributi previsti dall'art. 2 della legge citata, l'adeguamento strutturale e funzionale dei suddetti centri alle disposizioni del precedente art. 27 sui centri di aggregazione sociale.