Art. 28.
              Adeguamento dei centri di servizi sociali
 
   1.  Ai  comuni  sono  delegate le funzioni amministrative relative
alla concessione dei contributi  agli  enti  gestori  dei  centri  di
servizi sociali disciplinate dalla legge 17 novembre 1978, n. 68.
   2. Costituisce condizione di ammissibilita' ai contributi previsti
dall'art.  2  della  legge  citata,   l'adeguamento   strutturale   e
funzionale  dei suddetti centri alle disposizioni del precedente art.
27 sui centri di aggregazione sociale.