Art. 29. Forme di socializzazione dell'anziano 1. Al fine di favorire l'inserimento umano, sociale e culturale del cittadino anziano nella vita di relazione, i Comuni: a) promuovono intese e convenzioni per facilitare l'accesso a luoghi di ricreazione e di pubblico spettacolo, servizi culturali, servizi di pubblico trasporto ed ogni altro servizio in settori di rilevante partecipazione sociale; b) individuano forme di impiego temporaneo degli anziani nell'ambito di attivita' socialmente utili, fatte salve le misure a favore dell'occupazione previste dalla legislazione statale e regionale.