Art. 29.
                Forme di socializzazione dell'anziano
 
   1.  Al  fine  di favorire l'inserimento umano, sociale e culturale
del cittadino anziano nella vita di relazione, i Comuni:
     a)  promuovono  intese  e convenzioni per facilitare l'accesso a
luoghi di ricreazione e di pubblico  spettacolo,  servizi  culturali,
servizi  di  pubblico  trasporto ed ogni altro servizio in settori di
rilevante partecipazione sociale;
     b)   individuano  forme  di  impiego  temporaneo  degli  anziani
nell'ambito di attivita' socialmente utili, fatte salve le  misure  a
favore   dell'occupazione   previste  dalla  legislazione  statale  e
regionale.