Art. 30. Forme di promozione dell'inserimento lavorativo 1. La Regione e gli enti locali si impegnano a promuovere l'inserimento od il reinserimento lavorativo di soggetti esposti a gravi rischi di emarginazione, con particolare riguardo ai soggetti istituzionalizzati. 2. A tale scopo la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze: a) promuovono iniziative destinate all'adeguamento delle capacita' professionali in relazione alle potenzialita' dei soggetti interessati ed alle esigenze del mondo del lavoro. Tali interventi sono inseriti nel piano regionale di formazione professinale. b) promuovono e favoriscono l'inserimento lavorativo, anche a tempo parziale, erogando contributi alle imprese ed alle cooperative per l'adeguamento degli ambienti e degli strumenti di lavoro, ed assumendo, in collaborazione con queste, ogni altra iniziativa di sostegno e di incentivazione, compreso il concorso negli oneri sociali. Le imprese artigiane e le cooperative di produzione di cui almeno il 4 per cento degli addetti o dei soci siano handicappati sono ammesse con priorita' alle agevolazioni previste dalle leggi regionali concorrenti i rispettivi settori; c) promuovono e favoriscono la costituzione di cooperativa tra i soggetti di cui al primo comma; d) assicurano, previe intese con la direzione aziendale, la presenza sul luogo di lavoro, ove si renda necessario e limitatamente al periodo indispensabile all'integrazione del soggetto nel lavoro, di operatori sociali con funzioni di supporto. 3. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente articolo la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, definisce gli opportuni accordi con i competenti uffici dell'amministrazione statale e, in particolare, con l'ufficio regionale e con gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.