Art. 30.
           Forme di promozione dell'inserimento lavorativo
 
   1.  La  Regione  e  gli  enti  locali  si  impegnano  a promuovere
l'inserimento od il reinserimento lavorativo di  soggetti  esposti  a
gravi  rischi  di emarginazione, con particolare riguardo ai soggetti
istituzionalizzati.
   2.  A  tale  scopo la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze:
     a)   promuovono   iniziative   destinate  all'adeguamento  delle
capacita' professionali in relazione alle potenzialita' dei  soggetti
interessati  ed  alle  esigenze del mondo del lavoro. Tali interventi
sono inseriti nel piano regionale di formazione professinale.
     b)  promuovono  e  favoriscono l'inserimento lavorativo, anche a
tempo parziale, erogando contributi alle imprese ed alle  cooperative
per  l'adeguamento  degli  ambienti  e  degli strumenti di lavoro, ed
assumendo, in collaborazione con queste,  ogni  altra  iniziativa  di
sostegno  e  di  incentivazione,  compreso  il  concorso  negli oneri
sociali. Le imprese artigiane e le cooperative di produzione  di  cui
almeno  il  4  per  cento degli addetti o dei soci siano handicappati
sono ammesse con priorita' alle  agevolazioni  previste  dalle  leggi
regionali concorrenti i rispettivi settori;
     c) promuovono e favoriscono la costituzione di cooperativa tra i
soggetti di cui al primo comma;
     d)  assicurano,  previe  intese  con  la direzione aziendale, la
presenza sul luogo di lavoro, ove si renda necessario e limitatamente
al  periodo  indispensabile all'integrazione del soggetto nel lavoro,
di operatori sociali con funzioni di supporto.
   3.  Per  la  realizzazione  degli  obiettivi indicati nel presente
articolo la Regione, nell'ambito delle proprie competenze,  definisce
gli  opportuni  accordi  con i competenti uffici dell'amministrazione
statale e, in particolare, con l'ufficio regionale e con  gli  uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione.