Art. 31. Abolizione delle barriere architettoniche 1. Per facilitare la vita di relazione dei portatori di handicap, i comuni promuovono i necessari interventi affinche' gli edifici pubblici o aperti al pubblico, i mezzi di trasporto, i percorsi pedonali, le istituzioni prescolastiche, scolastiche e ricreative o comunque di interesse sociale siano costruite in conformita' al decreto ministeriale 18 dicembre 1975, all'art. 27 della legge 10 marzo 1971, n. 118 e in osservanza della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 16 giugno 1968, concernenti l'eliminazione delle barriere architettoniche. 2. Le amministrazioni pubbliche interessate apportano le possibili conformi varianti negli edifici costruiti o appaltati o in via di edificazione. 3. I piani urbanistici e i regolamenti edilizi in contrasto con quanto previsto dal presente articolo dovranno essere modificati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.