Art. 31.
              Abolizione delle barriere architettoniche
 
   1.  Per facilitare la vita di relazione dei portatori di handicap,
i comuni promuovono i  necessari  interventi  affinche'  gli  edifici
pubblici  o  aperti  al  pubblico,  i  mezzi di trasporto, i percorsi
pedonali, le istituzioni prescolastiche, scolastiche e  ricreative  o
comunque  di  interesse  sociale  siano  costruite  in conformita' al
decreto ministeriale 18 dicembre 1975, all'art.  27  della  legge  10
marzo  1971, n. 118 e in osservanza della circolare del Ministero dei
lavori pubblici del 16 giugno 1968, concernenti l'eliminazione  delle
barriere architettoniche.
   2. Le amministrazioni pubbliche interessate apportano le possibili
conformi varianti negli edifici costruiti o appaltati  o  in  via  di
edificazione.
   3.  I  piani  urbanistici e i regolamenti edilizi in contrasto con
quanto previsto dal  presente  articolo  dovranno  essere  modificati
entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.