Art. 32. Contributi per l'adattamento dei mezzi di locomozione 1. Per le medesime finalita' di cui all'articolo precedente i comuni possono concedere ai soggetti con permanenti difficolta' di deambulazione contributi per l'acquisto di motoveicoli ed autovetture predisposte per la guida con patente di categoria F, in misura non superiore al 40 per cento della spesa ammissibile. 2. Il regolamento previsto dall'art. 52 della presente legge stabilisce l'elenco delle voci rientranti nella spesa ammissibile ai sensi del comma precedente ed i relativi criteri di valutazione. 3. I contributi non possono essere concessi a coloro i quali risultino appartenere ad un nucleo familiare avente un reddito imponibile, ai fini del computo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a L. 18.000.000. Tale reddito s'intende comprensivo dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia. 4. Il limite di reddito di cui al comma precedente puo' essere adeguato in correlazione con l'andamento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT mediante l'aggiornamento annuale del piano socio-assistenziale di cui all'art. 20 comma secondo della presente legge.