Art. 32.
        Contributi per l'adattamento dei mezzi di locomozione
 
   1.  Per  le  medesime  finalita'  di cui all'articolo precedente i
comuni possono concedere ai soggetti con  permanenti  difficolta'  di
deambulazione contributi per l'acquisto di motoveicoli ed autovetture
predisposte per la guida con patente di categoria F,  in  misura  non
superiore al 40 per cento della spesa ammissibile.
   2.  Il  regolamento  previsto  dall'art.  52  della presente legge
stabilisce l'elenco delle voci rientranti nella spesa ammissibile  ai
sensi del comma precedente ed i relativi criteri di valutazione.
   3.  I  contributi  non  possono  essere  concessi a coloro i quali
risultino appartenere  ad  un  nucleo  familiare  avente  un  reddito
imponibile,  ai  fini  del  computo  dell'imposta  sul  reddito delle
persone fisiche, superiore a L. 18.000.000.  Tale  reddito  s'intende
comprensivo  dei  redditi  di tutti i componenti il nucleo familiare,
quale risulta dallo stato di famiglia.
   4.  Il  limite  di  reddito di cui al comma precedente puo' essere
adeguato  in  correlazione  con  l'andamento  del  costo  della  vita
rilevato  dagli  indici  ISTAT  mediante  l'aggiornamento annuale del
piano socio-assistenziale di cui  all'art.  20  comma  secondo  della
presente legge.