Art. 33. Requisiti generali 1. Gli interventi socio-assistenziali devono dare garanzie di continuita' ed essere realizzati, per quanto possibile, all'interno del nucleo familiare, stimolando le risorse e le potenzialita' presenti nell'individuo e nel nucleo familiare stesso, nel normale ambiente di vita e con la partecipazione dell'avente diritto, nel pieno rispetto della sua dignita' e liberta', nonche' delle sue personali convinzioni.