Art. 33.
                          Requisiti generali
 
   1.  Gli  interventi  socio-assistenziali  devono  dare garanzie di
continuita' ed essere realizzati, per quanto  possibile,  all'interno
del  nucleo  familiare,  stimolando  le  risorse  e  le potenzialita'
presenti nell'individuo e nel nucleo familiare  stesso,  nel  normale
ambiente  di  vita  e  con la partecipazione dell'avente diritto, nel
pieno rispetto della sua  dignita'  e  liberta',  nonche'  delle  sue
personali convinzioni.